Capo I
Art. 4 septies
16 / 40Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori
In vigore dal 16 mar 2017
1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all' quando immette sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-4-septies