Art. 4 · Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori
Capo I

Art. 4

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Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori

In vigore dal 16 mar 2017
1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I. 2. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall'allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti. 3. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore. 4. I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-4