Capo II
Art. 21
39 / 40Entrata in vigore
In vigore dal 25 giu 1999
1. Ai sensi dell', comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall', comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Bindi, Ministro della sanità
Bassolino, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-21