Art. 20 · Abrogazioni
Capo II

Art. 20

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Abrogazioni

In vigore dal 25 giu 1999
1. Salvo quanto previsto all', ai sensi dell', comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-20