Art. 7 · Assegnazione temporanea
Titolo I

Art. 7

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Assegnazione temporanea

In vigore dal 18 ago 1999
1. L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale, adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile. 2. L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede. 3. Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-7