Titolo II
Art. 60
60 / 69Procedure di raffreddamento dei conflitti
In vigore dal 18 ago 1999
1. Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall', comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali sono affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-60