Titolo II
Art. 58
58 / 69Elevazione e aggiornamento culturale
In vigore dal 18 ago 1999
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società, private e Amministrazioni.
2-ter. Per garantire le attività formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie..
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-58