Titolo II
Art. 56
56 / 69Licenze straordinarie e aspettative
In vigore dal 18 ago 1999
1. Le disposizioni di cui all', comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all', comma 1.
2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3. A parità di fattispecie e di legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.
4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.
6. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-56