Art. 52 · Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari
Titolo II

Art. 52

52 / 69

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari

In vigore dal 18 ago 1999
1. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento. 2. Le indennità di cui all' della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all', comma 1 che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo , e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile. 3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-52