Art. 38 · Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85
Titolo I

Art. 38

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Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85

In vigore dal 13 apr 2001
1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore. 2. L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili. 3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2. 4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio. 1A

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 2001 l'emolumento di cui al presente articolo 38, fermo restando le condizioni previste dalla medesima norma, e' corrisposto agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'emolumento previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo articolo, e' corrisposto agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-38