Titolo I
Art. 33
33 / 69Adempimenti delle Amministrazioni- Responsabilità
In vigore dal 18 ago 1999
1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell' ed al comma 3 dell', le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. In attuazione dell'art. 47-bis, commi 8, 9 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
5. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nel confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 4 e 5 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell', comma 3, e dell', comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93.
8. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
9. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-33