Titolo I
Art. 21
21 / 69Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento
In vigore dal 18 ago 1999
(Elevazione e aggiornamento culturale
Formazione e aggiornamento)
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private e Amministrazioni.
3-ter. Per garantire le attività formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entità di tali risorse è data informazione alla commissione di cui al comma 3.
2. Le giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-21