Titolo I
Art. 19
19 / 69Congedi straordinari
In vigore dal 18 ago 1999
1. Le disposizioni di cui all', comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all', comma 1.
2. Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.
4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all', comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254#art-19