Art. 14 · Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro
Capo II

Art. 14

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Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro

In vigore dal 8 ago 2002
Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro 1. Entro il trentanovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle prefetture di città non capoluogo di regione recapitano alle prefetture delle città capoluogo di regione, tramite corriere speciale, le buste contenenti le schede ricevute, racchiuse in unico plico unitamente all'elenco degli elettori e a quello dei votanti. 2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1 e delle modalità ivi previste, la regione Valle d'Aosta invia il suddetto plico alla prefettura di Torino; i commissariati del Governo per le province di Trento e di Bolzano alla prefettura di Venezia; le prefetture di Perugia e Terni a quella di Roma; le prefetture di Campobasso e Isernia a quella de L'Aquila; le prefetture di Potenza e Matera a quella di Bari.

Note all'articolo

  • La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-26;150#art-14