Art. 12 · Scheda - Modalità di votazione
Capo II

Art. 12

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Scheda - Modalità di votazione

In vigore dal 8 ago 2002
1. Le schede di votazione, stampate a cura della commissione elettorale centrale, su carta non trasparente e di tipo unico, contengono, nella parte interna, una riga tratteggiata sulla quale l'elettore scrive a penna il cognome del candidato prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita. 2. In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite istruzioni relative alle corrette modalità di votazione. 3. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo. 4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

Note all'articolo

  • La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-26;150#art-12