Titolo IV›Capo III
Art. 60
61 / 92Doveri del nostromo
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il nostromo, ove assegnato, coadiuva il vice comandante nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare:
a) cura la pulizia e l'assetto esterno ed interno dell'unità;
b) cura la buona conservazione del materiale marinaresco e dei mezzi di salvataggio;
c) è incaricato della manovra delle ancore e degli ormeggi;
d) cura che l'argano o verricello a salpare sia sempre pronto a funzionare e verifica lo stato di efficienza delle manovre fisse, correnti e del timone;
e) vigila sulla buona tenuta delle ancore e sulla corretta disposizione dei cavi di ormeggio, adottando paglietti, fasciature, parabordi ed ogni altro provvedimento atto a ridurre gli effetti di attriti, sfregamenti o urti;
f) si alterna al comando della guardia e conduce la manovra, se incaricato dal comandante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-60