Art. 60 · Doveri del nostromo
Titolo IVCapo III

Art. 60

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Doveri del nostromo

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il nostromo, ove assegnato, coadiuva il vice comandante nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare: a) cura la pulizia e l'assetto esterno ed interno dell'unità; b) cura la buona conservazione del materiale marinaresco e dei mezzi di salvataggio; c) è incaricato della manovra delle ancore e degli ormeggi; d) cura che l'argano o verricello a salpare sia sempre pronto a funzionare e verifica lo stato di efficienza delle manovre fisse, correnti e del timone; e) vigila sulla buona tenuta delle ancore e sulla corretta disposizione dei cavi di ormeggio, adottando paglietti, fasciature, parabordi ed ogni altro provvedimento atto a ridurre gli effetti di attriti, sfregamenti o urti; f) si alterna al comando della guardia e conduce la manovra, se incaricato dal comandante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-60