Titolo IV›Capo III
Art. 54
55 / 92Principi generali
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria costituisce supporto operativo-logistico necessario per l'assolvimento dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria dispone di naviglio recante contrassegni che ne rendono riconoscibile l'appartenenza al Corpo.
3. In relazione alle prestazioni, il naviglio si distingue in:
- naviglio d'altura, se atto alla navigazione senza particolari limitazioni;
- naviglio costiero, se atto alla navigazione non superiore alle venti miglia dalla costa;
- naviglio d'uso locale, se atto alla navigazione non superiore alle sei miglia.
4. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso il Nucleo centrale del servizio navale costituito nel suo ambito e dotato di personale avente una adeguata preparazione, provvede all'emanazione delle direttive occorrenti ed al coordinamento ed al controllo dell'attività di detto servizio, determina le caratteristiche, la classificazione, la sede di assegnazione ed i servizi cui il naviglio è adibito e definisce, altresì, la dislocazione delle basi navali sul territorio nazionale, l'entità ed il tipo di naviglio da assegnare a ciascuna di esse, nonché le infrastrutture e le attrezzature necessarie per i servizi a terra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-54