Art. 51 · Servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati
Titolo IVCapo II

Art. 51

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Servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati

In vigore dal 16 apr 1999
1. I servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti ed internati sono espletati dal Corpo di polizia penitenziaria secondo le direttive impartite dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria adottate in attuazione delle disposizioni normative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-51