Art. 50 · Servizio di controllo dei pacchi dei detenuti e internati
Titolo IVCapo II

Art. 50

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Servizio di controllo dei pacchi dei detenuti e internati

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di controllo dei pacchi provvede, in particolare, a controllare, anche a mezzo di idonea strumentazione, ed a certificare il contenuto dei pacchi destinati ai detenuti ed internati, impedendo, mediante l'adozione delle prescritte cautele, l'introduzione di strumenti pericolosi e di generi od oggetti di cui non è consentita la ricezione e garantendo l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ed in particolare di quelle concernenti numero, peso e periodicità di ricezione. Detto personale provvede altresì al controllo dei pacchi che i detenuti o internati sono autorizzati ad inviare all'esterno. 2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-50