Titolo IV›Capo II
Art. 49
50 / 92Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati
In vigore dal 16 apr 1999
Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti
e internati
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone vigila affinché tale corrispondenza si svolga con la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
2. In particolare, il personale di cui al comma 1 deve:
1) consentire l'effettuazione della corrispondenza telefonica, mediante gli appositi apparecchi telefonici, soltanto ai detenuti ed internati preventivamente autorizzati dall'autorità competente e provvisti dei fondi sufficienti per sostenere la relativa spesa;
2) garantire l'ordinato accesso dei detenuti e internati al servizio telefonico;
3) stabilire il contatto telefonico, verificando che il numero e la persona chiamata corrispondano alle indicazioni contenute nell'istanza del detenuto o internato;
4) vigilare affinché la conversazione telefonica non superi la durata massima consentita dalle disposizioni vigenti;
5) eseguire l'ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche dei detenuti e internati, nei casi in cui ciò venga disposto dall'autorità competente in base alle norme vigenti in materia;
6) effettuare nell'apposito registro le annotazioni concernenti la corrispondenza telefonica effettuata e la relativa spesa;
7) in caso di telefonata proveniente dall'esterno, comunicare al detenuto o internato interessato il nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, qualora non ostino particolari motivi di cautela;
8) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-49