Art. 49 · Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati
Titolo IVCapo II

Art. 49

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Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati

In vigore dal 16 apr 1999
Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone vigila affinché tale corrispondenza si svolga con la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia. 2. In particolare, il personale di cui al comma 1 deve: 1) consentire l'effettuazione della corrispondenza telefonica, mediante gli appositi apparecchi telefonici, soltanto ai detenuti ed internati preventivamente autorizzati dall'autorità competente e provvisti dei fondi sufficienti per sostenere la relativa spesa; 2) garantire l'ordinato accesso dei detenuti e internati al servizio telefonico; 3) stabilire il contatto telefonico, verificando che il numero e la persona chiamata corrispondano alle indicazioni contenute nell'istanza del detenuto o internato; 4) vigilare affinché la conversazione telefonica non superi la durata massima consentita dalle disposizioni vigenti; 5) eseguire l'ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche dei detenuti e internati, nei casi in cui ciò venga disposto dall'autorità competente in base alle norme vigenti in materia; 6) effettuare nell'apposito registro le annotazioni concernenti la corrispondenza telefonica effettuata e la relativa spesa; 7) in caso di telefonata proveniente dall'esterno, comunicare al detenuto o internato interessato il nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, qualora non ostino particolari motivi di cautela; 8) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-49