Art. 47 · Servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati
Titolo IVCapo II

Art. 47

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Servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone cura che tali colloqui si svolgano con la scrupolosa osservanza delle vigenti norme in materia. 2. In particolare, il personale di cui al comma 1 deve: 1) identificare le persone ammesse al colloquio, verificando la validità del titolo che lo legittima ed effettuando le prescritte registrazioni; 2) sottoporre dette persone ai prescritti controlli, onde evitare che vengano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri generi od oggetti non ammessi; 3) accompagnare le persone ammesse ai colloqui negli appositi locali; 4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato prima e dopo il colloquio; 5) vigilare che, durante il colloquio, venga mantenuto un comportamento corretto tale da non arrecare disturbo, sospendendo dal colloquio le persone che tengono un comportamento scorretto o molesto e riferendo al direttore; 6) impedire che tra i detenuti o internati e le persone ammesse al colloquio avvengano scambi di generi o oggetti di qualsiasi natura, salvo eventuale autorizzazione; 7) vigilare che il colloquio non superi la durata stabilita; 8) accompagnare all'uscita, al termine del colloquio, le persone che lo hanno effettuato, sottoponendole ai prescritti controlli; 9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-47