Art. 45 · Servizio di matricola dei detenuti e internati
Titolo IVCapo II

Art. 45

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Servizio di matricola dei detenuti e internati

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di matricola provvede alle registrazioni dei detenuti ed internati nonché a tutte le altre attività connesse al regolare espletamento del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata. Lo stesso personale cura, per la parte di competenza, la tenuta della cartella personale dei detenuti ed internati. 2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra. 3. Fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma 1 non può essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-45