Titolo IV›Capo II
Art. 44
45 / 92Servizio di vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari
In vigore dal 16 apr 1999
Servizio di vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e
scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti
penitenziari
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno dell'istituto penitenziario, in particolare, deve:
1) rilevare e riferire sull'impegno nello svolgimento delle attività e sulle modalità di relazione reciproca dei detenuti e internati ammessi al lavoro e allo studio, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell';
2) controllare, al termine dell'attività lavorativa e scolastica ed ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, con l'eventuale ausilio di altro personale, che non manchino gli strumenti e gli utensili in dotazione, curandone il deposito in appositi locali od armadi, dei quali deve custodire le chiavi;
3) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene del lavoro, nonché la salute e l'incolumità delle persone e le condizioni igienico-sanitarie, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o a ridurre danni a persone o cose;
4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato all'inizio ed al termine dell'attività lavorativa o scolastica, registrandone i nominativi;
5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-44