Titolo IV›Capo II
Art. 37
38 / 92Preposto al servizio di vigilanza armata
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il preposto al servizio di vigilanza armata, in particolare, deve:
1) distribuire il servizio fra i vari agenti, accertare che essi conoscano l'ordine di servizio di cui all', verificare che le armi siano cariche e funzionino regolarmente, accompagnare le sentinelle al posto loro fissato, accertare che i sistemi di comunicazione con il corpo di guardia siano efficienti;
2) eseguire frequenti ispezioni, specie di notte, sui luoghi affidati alla sua vigilanza e alle sentinelle;
3) disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale di sentinella richiedendo altro personale, in caso di insufficienza di quello destinato al servizio di vigilanza armata;
4) richiedere l'intervento di altre Forze di polizia, in caso di necessità ed urgenza, informandone il comandante di reparto, qualora, nelle adiacenze dell'istituto si verifichino fatti che ne pongano in pericolo l'ordine o la sicurezza;
5) schierare il personale del corpo di guardia per rendere gli onori prescritti alle autorità che accedono all'istituto o ne escono.
6) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il comandante del reparto, ove occorra.
2. Il preposto al servizio di vigilanza armata è di regola scelto tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-37