Titolo IV›Capo II
Art. 36
37 / 92Corpo di guardia.
In vigore dal 16 apr 1999
1. Presso l'ingresso di ciascun istituto penitenziario deve essere adibito a corpo di guardia del personale incaricato del servizio di vigilanza armata un apposito locale, dotato di sistema di allarme e di mezzi di collegamento che consentano di comunicare con immediatezza con il comandante del reparto o con chi ne svolge temporaneamente le funzioni. All'interno di tale locale deve essere affissa copia dell'ordine di servizio di cui all'.
2. La porta dell'istituto, destinata al passaggio del personale di servizio di vigilanza armata, è costantemente sorvegliata.
3. Nel locale del corpo di guardia è consentita esclusivamente la presenza del personale che svolge il servizio di vigilanza armata, e di quello autorizzato dal preposto a tale servizio.
4. Il preposto al servizio, quando, per eccezionali esigenze, disponga l'allontanamento del personale addetto al corpo di guardia, deve, in ogni caso, garantire la presenza di almeno un agente all'interno dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-36