Titolo IV›Capo I
Art. 34
35 / 92Servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge, principalmente, i seguenti servizi:
1) vigilanza armata degli istituti penitenziari;
2) vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne;
3) portineria;
4) vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari;
5) vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario;
6) vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;
7) matricola dei detenuti ed internati;
8) gestione operativa degli elaboratori periferici dell'Amministrazione penitenziaria;
9) vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati;
10) vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati;
11) vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati;
12) controllo dei pacchi dei detenuti e internati;
13) traduzione e piantonamento dei detenuti e internati;
14) vigilanza sui beni dell'Amministrazione;
15) ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso;
16) navale;
17) trasporto terrestre.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge anche quei servizi, non espressamente previsti dal comma 1, relativi all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall' della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. Salvo specifiche diverse disposizioni adottate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e fermo restando quanto stabilito dagli per singoli istituti penitenziari o per categorie di detenuti o internati, i servizi sono disciplinati come al Capo che segue.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-34