Art. 28 · Controlli sui servizi
Titolo IVCapo I

Art. 28

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Controlli sui servizi

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il comandante del reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della rispettiva competenza, devono operare al fine di assicurare e controllare con assiduità il regolare svolgimento del servizio da parte del personale dipendente. 2. Dei controlli effettuati, delle disposizioni provvisoriamente impartite in via d'urgenza e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti il comandante del reparto riferisce con relazione scritta al direttore dell'istituto o servizio penitenziario o della scuola o dell'istituto di istruzione. 3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale di cui al comma 1 deve attivarsi affinché l'avvicendamento avvenga senza ritardo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-28