Art. 24 · Doveri generali nell'espletamento del servizio.
Titolo IVCapo I

Art. 24

25 / 92

Doveri generali nell'espletamento del servizio.

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonché dalle altre disposizioni ad esso importante. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della dignità dei detenuti: 1) vigilare affinché le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti; 2) custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinché siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonché all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare; 3) eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati; 4) vigilare affinché i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via gerarchica; 5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il direttore, nonché di propria iniziativa, ove necessario; 6) vigilare affinché i detenuti e gli internati non arrechino danni ai beni dell'Amministrazione o di terzi o non se ne approprino; 7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senza il permesso del preposto al servizio e, ove lo impongano esigenze funzionali, senza essere stato preventivamente sostituito; 8) fornire elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; 9) tener conto, nello svolgimento della propria attività, delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-24