Titolo IV›Capo I
Art. 20
21 / 92Disposizioni generali sullo svolgimento del servizio
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i Provveditori regionali e i direttori degli istituti e servizi penitenziari, scuole e istituti di istruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le disposizioni in materia di servizi del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Le disposizioni emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dai Provveditorati regionali sono portate senza ritardo a conoscenza del personale, salva diversa determinazione dell'autorità emanante, a cura del direttore dell'istituto o del servizio penitenziario, della scuola o dell'istituto di istruzione, mediante affissione, con modalità tali da garantirne la riservatezza, che ne cura l'illustrazione al personale, direttamente o a mezzo del comandante del reparto o, nei casi in cui ciò è opportuno, di altro suo delegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-20