Art. 11 · Formazione e aggiornamento professionale
Titolo III

Art. 11

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Formazione e aggiornamento professionale

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto alla formazione ed all'aggiornamento professionale, anche mediante la frequenza di corsi a carattere residenziale, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione penitenziaria, che attua in tale settore ogni iniziativa utile al fine di assicurare livelli di adeguata professionalità e costante aggiornamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-11