Art. 10 · Norme generali di condotta
Titolo III

Art. 10

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Norme generali di condotta

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalità, imparzialità e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali. 2. Il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-10