Art. 10
10 / 10Norme finali
In vigore dal 10 mar 1999
1. Il comandante generale della Guardia di finanza, in sede di prima applicazione, emana le determinazioni di cui all', comma 4, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli della legge 23 aprile 1959, n. 189, nonché ogni altra norma che risulti in contrasto con la disciplina prevista dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-10