Art. 10 · Norme finali

Art. 10

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Norme finali

In vigore dal 10 mar 1999
1. Il comandante generale della Guardia di finanza, in sede di prima applicazione, emana le determinazioni di cui all', comma 4, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli della legge 23 aprile 1959, n. 189, nonché ogni altra norma che risulti in contrasto con la disciplina prevista dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 8
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-10