Art. 2 · Denominazioni di vendita specifiche

Art. 2

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Denominazioni di vendita specifiche

In vigore dal 16 feb 1999
1. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato; gli sfarinati utilizzati figurano nell'elenco degli ingredienti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502#art-2