Art. 8 · Istituti di flessibilità
Capo I

Art. 8

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Istituti di flessibilità

In vigore dal 21 nov 2013
1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, di importo non superiore al tre per cento delle spese correnti. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi solo se è assicurata la copertura finanziaria. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla Commissione previo parere del collegio dei revisori dei conti. In caso di necessità provvede il coordinatore generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte, dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario. 3. Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di cui all', e tenendo conto delle risultanze di questo, viene operato l'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso, con deliberazione della commissione. 4. Le deliberazioni di variazione del bilancio sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-8