Capo IV
Art. 34
34 / 38Custodia del denaro e dei valori
In vigore dal 6 gen 1999
1. Il denaro e gli altri valori debbono essere custoditi in cassaforte.
2. Gli oggetti e i valori di proprietà, che la commissione ritenga di affidare al cassiere, sono da questi ricevuti dietro ordine scritto del coordinatore generale.
3. La cessazione della custodia deve essere eseguita con le stesse modalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-34