Capo IV
Art. 33
33 / 38Compiti del cassiere
In vigore dal 6 gen 1999
1. Il cassiere deve curare sollecitamente il pagamento delle somme dovute agli interessati per le quali gli sia pervenuta la relativa autorizzazione. Deve, altresì, accertare, sotto la propria responsabilità e con i mezzi che ritiene idonei, l'identità delle persone che debbono riscuotere le predette somme.
2. Il cassiere non può, nemmeno temporaneamente, impiegare i fondi messi a sua disposizione per usi diversi da quelli cui sono destinati.
3. È vietato al cassiere di ricevere in custodia denaro o altri valori di proprietà privata.
4. Il cassiere può riscuotere e dare quietanza degli stipendi ed altri assegni spettanti al personale dipendente, sulla base di deleghe da essi rilasciate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-33