Capo IV
Art. 31
31 / 38Vigilanza del coordinatore generale
In vigore dal 6 gen 1999
1. Il coordinatore generale, nell'espletamento di suoi compiti di vigilanza sul consegnatario, almeno una volta per ogni esercizio finanziario, accerta la regolare tenuta del registro di carico e scarico di cui all', comma 6, e la corrispondenza di esso con la consistenza dei materiali, apponendo in calce alla dichiarazione di chiusura la propria firma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-31