Art. 24 · Metodi di scelta del contraente
Capo III

Art. 24

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Metodi di scelta del contraente

In vigore dal 6 gen 1999
1. Le procedure ristrette sono quelle finalizzate alla scelta del contraente, nelle quali possono presentare offerte soltanto le imprese già invitate dall'amministrazione. Per le forniture e i servizi, qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenze tecniche o di esperienze specifiche, i soggetti invitati alla procedura ristretta possono essere richiesti di redigere un progetto sulla base di un piano di massima predisposto dall'amministrazione e di indicare le condizioni alle quali intendono eseguirlo. 2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, le procedure di scelta del contraente si svolgono in conformità alle disposizioni generali in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-24