Art. 21 · Estinzione dei titoli
Capo II

Art. 21

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Estinzione dei titoli

In vigore dal 6 gen 1999
1. I mandati di pagamento sono estinti mediante: a) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore; b) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore ovvero vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale; c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medeimo con spese a suo carico. 2. Per l'estinzione con le modalità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 occorre richiesta scritta del creditore. 3. Per i pagamenti all'estero si osservano le norme di cui agli articoli 1182, comma 3 (luogo dell'adempimento), e 1196 (spese del pagamento) del codice civile. 4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni. 5. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio di riferimento sono restituiti dalla tesoreria alla commissione per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui; i mandati non interamente estinti alla fine dell'esercizio sono restituiti dalla tesoreria alla commissione, che provvede alla loro contabilizzazione per le somme pagate ed alla corrispondente riduzione per la parte rimasta inestinta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-21