Capo II
Art. 20
20 / 38Pagamento delle spese
In vigore dal 21 nov 2013
1. Verificata la legalità della spesa, la regolarità della documentazione e della liquidazione, l'esatta imputazione al bilancio e la disponibilità dei fondi sul relativo capitolo, il coordinatore generale o il funzionario delegato appone la propria firma sul titolo di spesa e ne dispone la trasmissione, con apposito elenco numerato progressivamente, all'istituto incaricato del servizio di cassa, di cui al comma 2, con contemporanea comunicazione al creditore.
2. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sul conto corrente aperto presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal funzionario preposto al servizio finanziario.
4. I mandati devono contenere le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo del bilancio, codice meccanografico del capitolo, nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione, codice fiscale del creditore ove non trattasi di personale dipendente, causale del pagamento, importo in cifre e in lettere, modalità di estinzione del titolo, data e luogo di emissione, firma dell'emittente, documenti giustificativi.
5. I mandati debbono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta; in caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di spesa e riemetterne un altro.
6. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari di spesa, prima dell'invio alla tesoreria, tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza da quelli relativi ai residui.
7. La documentazione della spesa è allegata al relativo mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
8. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
9. Per il pagamento anticipato di beni e servizi si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-20