Art. 19 · Attività di gestione e di tesoreria
Capo II

Art. 19

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Attività di gestione e di tesoreria

In vigore dal 21 nov 2013
1. Su proposta del Presidente, la Commissione, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nomina, nell'ambito del contingente di personale di cui all' della legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore generale, scelto tra dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attività della Commissione. Il coordinatore generale, qualora sia dipendente pubblico, viene collocato in comando, in aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. 2. In mancanza del coordinatore generale, le relative funzioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento, sono esercitate dal presidente o da un commissario da questi delegato. 3. Con provvedimento del presidente, sentita la commissione, è nominato un funzionario delegato, scelto tra gli impiegati in servizio presso la commissione con qualifica funzionale non inferiore alla settima o tra gli esperti, con il compito di curare gli adempimenti di natura contabile attinenti alla gestione finanziaria e alle relative attività amministrative della commissione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 settembre 2013, n. 127 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), non si applicano fino alla scadenza dell'incarico di coordinatore generale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-19