Art. 18 · Spese per esperti, consulenze e missioni
Capo II

Art. 18

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Spese per esperti, consulenze e missioni

In vigore dal 6 gen 1999
1. La commissione, esclusi i rapporti in corso ai quali si applica la normativa precedente, può avvalersi, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, di esperti di cui all', comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni; con le medesime modalità è stabilito l'ammontare dei relativi compensi. 2. Ai membri della commissione ed agli esperti di cui al comma 1 sono corrisposte, oltre al compenso loro spettante, anche le somme dovute per il trattamento di missione, nonché quelle relative al rimborso delle spese documentate per il trasporto ed il soggiorno allorchè lo stesso avvenga per motivi di servizio, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della commissione nel quadro della vigente disciplina in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-18