Art. 15 · Gestione delle spese
Capo II

Art. 15

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Gestione delle spese

In vigore dal 6 gen 1999
1. La commissione provvede a carico del proprio bilancio alle spese previste da leggi, regolamenti ed altre norme di carattere generale, da provvedimenti interni o di carattere istituzionale. 2. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 3. I provvedimenti che danno causa alle singole spese possono essere emanati contestualmente all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione delle medesime. 4. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 5. Gli importi si riferiscono all'esercizio finanziario in corso, e non possono superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio. 6. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa. 7. Gli impegni di spesa vengono registrati in un'apposita scrittura finanziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-15