Art. 12 · Scritture contabili
Capo I

Art. 12

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Scritture contabili

In vigore dal 6 gen 1999
1. Le scritture contabili sono costituite dalle scritture finanziarie e patrimoniali. 2. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti; esse devono evidenziare, inoltre, la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle da riscuotere e da pagare. Sono scritture finanziarie: a) il giornale di cassa, che evidenzia cronologicamente i movimenti di cassa, per la successiva concordanza con i dati forniti periodicamente dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria; b) la copia dei mandati (reversali e mandati) che evidenziano cronologicamente per ciascuna unità previsionale le entrate e le spese nelle fasi della riscossione e del pagamento; c) le scritture ausiliarie, che evidenziano le operazioni relative alle ritenute di ogni tipo. 3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 4. I modelli delle scritture contabili e dei moduli di cui al presente regolamento sono approvati dalla commissione, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei principi generali di contabilità vigenti per gli enti pubblici; con le stesse modalità è approvato un idoneo sistema di scritture automatizzate. 5. La tenuta delle scritture contabili è affidata al funzionario delegato di cui all', comma 3, che si avvale, ove possibile, di sistemi e procedure di elaborazione automatica dei dati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-12