Art. 11 · Gestione dei residui
Capo I

Art. 11

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Gestione dei residui

In vigore dal 6 gen 1999
1. Le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono iscritte, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel bilancio consuntivo. 2. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo. 3. In nessun caso può essere iscritta tra i residui alcuna somma, in entrata o in uscita, che non sia compresa tra le competenze degli esercizi anteriori. 4. Dopo il 31 dicembre non è più possibile impegnare somme sulle disponibilità del relativo esercizio finanziario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-11