Capo I
Art. 11
11 / 38Gestione dei residui
In vigore dal 6 gen 1999
1. Le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono iscritte, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel bilancio consuntivo.
2. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
3. In nessun caso può essere iscritta tra i residui alcuna somma, in entrata o in uscita, che non sia compresa tra le competenze degli esercizi anteriori.
4. Dopo il 31 dicembre non è più possibile impegnare somme sulle disponibilità del relativo esercizio finanziario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-11