Art. 10 · Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo
Capo I

Art. 10

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Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo

In vigore dal 6 gen 1999
Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo è compilato dal funzionario delegato di cui all', comma 3, sulla base delle scritture contabili da esso tenute. 2. Il predetto funzionario, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e parificato i dati relativi dalle proprie scritture con quelle provenienti dall'istituto di credito che effettua il servizio di cassa, sottopone il bilancio consuntivo, con i relativi allegati, al coordinatore generale di cui all', comma 1, il quale, effettuati i riscontri di competenza, lo presenta alla commissione entro il mese di febbraio successivo al termine dell'esercizio finanziario. 3. La commissione, esaminati gli atti, delibera l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-10