Art. 1
In vigore dal 15 gen 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l', comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 93, n. 517, che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell', comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali;
Visto l', comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislato 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali costitutivi della delegazione di parte pubblica;
Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di conferma della delegazione di parte pubblica nonché della sua integrazione;
Visto l', comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997 e acquisite le precisazioni del Ministero del tesoro in ordine alle osservazioni in materia di copertura finanziaria degli oneri relativi all'accordo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;
E M A N A
il seguente decreto:
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1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto in data 4 giugno 1997, ai sensi dell', comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1998
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 8
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-rd-1