Art. 9 · Mobilità
Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 9

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Mobilità

In vigore dal 15 gen 1999
1. Al fine del migliore funzionamento del servizio, può essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti, ed in accordo con gli interessati, la concentrazione dell'orario di attività dei professionisti ambulatoriali presso una sola Azienda. 2. L'Azienda, al fine della riorganizzazione dei servizi, può adottare nei confronti del professionista provvedimenti di mobilità tra i vari presidi, ferma restando la garanzia dell'incarico come previsto dall', comma 8 del D.L.vo 502/92, così come modificato dal D.L.vo 517/93, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità che saranno concordati a livello Aziendale con i sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dallo stesso. 3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, così come previsto dal comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico. 4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 5. Il trasferimento da un presidio all'altro della stessa Azienda Sanitaria o di altra Azienda può avvenire su domanda del professionista. Nel caso di trasferimento presso presidi di altra Azienda è inoltre necessaria la preventiva intesa tra le Aziende interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-9