Art. 7 · Incompatibilità
Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 7

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Incompatibilità

In vigore dal 15 gen 1999
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della Legge 23.12.1978 n. 833, nonché dall', comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, e di quanto altro previsto in materia dalla successiva normativa il rapporto resta incompatibile con: a) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; b) rapporti di lavoro svolti a qualsiasi titolo con Case di cura o Presidi privati accreditati e/o autorizzati dalla Regione; c) forme di cointeressenza diretta con Case di cura private e, limitatamente a biologi e chimici, con laboratori di analisi chimico- cliniche e biologiche; d) titolarità di incarico disciplinato dal presente Accordo nell'ambito di altra Regione. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico stesso. 3. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla Azienda Sanitaria, previa contestazione all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-7