Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 27
27 / 28Rapporti tra i professionisti convenzionati e la dirigenza sanitaria dell'Azienda sanitaria
In vigore dal 15 gen 1999
1. Il Dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda sanitaria, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attività svolta dal professionista, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I professionisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-27